Descrizione
IL SINDACO E L’ASSESSORE AI LL. PP.
Visti gli Artt. 15 e 29 del codice della strada;
Visto il regolamento comunale di polizia urbana;
AVVISANO
Tutti i proprietari, usufruttuari e conduttori, a qualunque titolo, di terreni, fondi rustici o cortili adiacenti strade pubbliche o ad uso pubblico o comunque visibili da luogo pubblico che:
- Debbono provvedere con regolarità al taglio dei rami, delle piante, delle siepi e degli arbusti radicati sui propri fondi che si protendano oltre il confine stradale fino ad un’altezza di almeno 5.5m, ovvero che nascondano o limitino la visibilità dei segnali stradali o che restringano o danneggino la sede stradale, nel rispetto delle norme forestali;
- Debbono procedere all’immediata rimozione di alberi eradicati, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, terriccio o fango causati o smossi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa in modo che non possano creare pericolo o ostacolo alla circolazione stradale né possano ostruire il regolare deflusso delle acque;
- Debbono provvedere, lungo il ciglio delle strade e nei fossi, al taglio delle piante con fusto o chioma di eccessiva inclinazione o che presentino seccumi, marcescenze o rami spezzati che, in caso di nevicate o vento, possano restringere la sede viaria o ricadere sulla stessa;
- Debbono provvedere, ogni anno, allo sfalcio e alla rimozione dell’erba entro il giorno 15 luglio e mantenere in ordine le predette aree fino al 15 settembre.
Nei confronti degli inadempienti verranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada e restano, ad ogni modo, impregiudicate le responsabilità civili e/o penali conseguenti ai danni causati a persone o cose dall’inosservanza della succitata normativa.
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Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025, 09:48